IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005) ed in  particolare  l'articolo  1,  comma  47,  che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria,  ed  in  particolare  l'articolo   66   che
disciplina il turn over di  alcune  amministrazioni  tra  cui  quelle
elencate nell'articolo l'articolo 1, comma 523, della predetta  legge
n. 296 del 2006; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto l'articolo 1, comma 523, della  predetta  legge  n.  296  del
2006, cosi' come modificato dall'articolo  66  del  decreto-legge  25
giugno  2008,  n.  112,  che  individua,  i   seguenti   destinatari:
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici  non
economici e gli enti pubblici di  cui  all'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'articolo 66, comma 7, del citato decreto-legge n.  112  del
2008, il quale sostituisce l'articolo 3, comma 102,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'articolo 3, comma 102, della citata legge n. 244 del  2007,
e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede,  per  l'anno
2010 che le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  523  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di  polizia  e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono  procedere,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; 
  Visto l'articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165   e   successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto  articolo  35,  comma  4,  che  prevede  come
modalita' di autorizzazione  l'emanazione  di  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visti i commi 1, 5 e 6 dell'articolo 74, del  citato  decreto-legge
n. 112 del 2008, concernenti,  rispettivamente,  la  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e   le
sanzioni previste in caso di mancato adempimento  di  quanto  sancito
dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del  2009
in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'articolo  74,
comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione
degli  assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  articolo  74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo  41,  comma
10, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,  ad  apportare,
entro  il  30  giugno  2010,  un'ulteriore  riduzione  degli   uffici
dirigenziali di livello  non  generale  e  delle  relative  dotazioni
organiche,  nonche'  delle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; 
  Visto il comma 8-quater del citato articolo 2 del decreto-legge  n.
194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010,
che prevede, per le Amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  nei
tempi previsti  a  quanto  disposto  dal  comma  8-bis  dello  stesso
articolo 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di  procedere
ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
contratto,  prevedendo   che   fino   all'emanazione   dei   relativi
provvedimenti,   le   dotazioni   organiche   sono   provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio
2010, facendo salve le procedure concorsuali e di  mobilita'  avviate
alla predetta data; 
  Visto il comma 8-quinques del ripetuto  articolo  articolo  2,  del
decreto-legge   n.   194   del   2009   che   prevede    l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo
per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse
ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e del comma  6  del  medesimo  articolo  17,  per  il  personale
amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento
della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale,
il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia
italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,
nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze  armate,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del  personale
indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
165 del 2001; 
  Vista la nota n. 19202 del  22  settembre  2010  con  la  quale  il
Consiglio di Stato, chiede le relative assunzioni con specifica degli
oneri da sostenere, dando analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie  che  si  rendono
disponibili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  15
luglio 2010, registrato  alla  Corte  dei  Conti  l'11  agosto  2010,
registro n. 10, foglio n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - dell'8 settembre 2010, n. 210, con il quale, tra gli
altri, il Consiglio di Stato e' stato  autorizzato  all'assunzione  a
tempo indeterminato  di  n.  3  unita'  di  personale  per  un  onere
complessivo a regime pari a € 98.213,06, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 102, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  come  sostituito
dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Considerato  che  sulla  base  delle  risorse  disponibili  per  le
assunzioni per l'anno 2010, pari ad € 315.467,48 e del numero massimo
di unita' assumibili pari a 9,  corrispondenti,  rispettivamente,  al
20% delle risorse relative  alle  cessazioni  intervenute  nel  corso
dell'anno 2009 e al 20% delle unita' cessate nel  2009,  risulta  una
disponibilita' residua pari a € 217.254,42 e  una  disponibilita'  di
unita' pari  a  6  unita',  rispetto  a  quanto  autorizzato  con  il
richiamato decreto del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010; 
  Visto l'articolo 6, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ai  sensi  del  quale  nell'individuazione  delle
dotazioni organiche, le amministrazioni non possono  determinare,  in
presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di
personale, anche temporanea,  nell'ambito  dei  contingenti  relativi
alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di  livello
dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»; 
  Su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consiglio di Stato puo' procedere, ai sensi dell'articolo  3,
comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, alle assunzioni di  cui  alla  tabella
allegata che e' parte integrante del  presente  provvedimento  e  che
contiene il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni relative  all'anno  2010,
al netto di quelle autorizzate con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2010. 
  2. Il Consiglio di Stato e' tenuto a trasmettere, entro e non oltre
il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche,  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica,
Ufficio per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti   il
personale assunto, la spesa annua lorda a  regime  effettivamente  da
sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va  altresi'
fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto. 
  3. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli  di
spesa del bilancio del Consiglio di Stato. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 dicembre 2010 
 
                                              p. Il Presidente        
                                        del Consiglio dei Ministri    
                                                Il Ministro           
                                      per la pubblica amministrazione 
                                              e l'innovazione         
                                                  Brunetta            
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 21, foglio n. 46